Servizi Offerti
Servizi Offerti come medico competente.
Assunzione incarico di medico competente.
Prevede l’assunzione di tutte le responsabilità previste dal d.lgs. 81/2008, tra cui i servizi elencati di seguito.
Sopralluogo negli ambienti di lavoro
E’ una visita degli ambienti di lavoro eseguita con periodicità di norma annuale con consegna la datore di lavoro di un apposito verbale, nel quale il medico competente può rilevare eventuali condizioni di rischio meritevoli di un intervento a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il testo unico in verità prevede l’obbligo della visita agli ambienti di lavoro ma non la redazione del verbale che però di fatto rappresenta lo strumento per poter attestare tale adempimento ed allo stesso tempo un utile mezzo di informazione da parte del medico competente al datore di lavoro.
Collaborazione alla valutazione dei rischi
E’ il contributo che il medico competente fornisce al datore di lavoro nella sua veste di esperto per le tematiche di suo interesse (rischi per la salute).
Nell'ambito di questa collaborazione, se segnala la possibilità di offrire una consulenza alla redazione completa del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato perchè materia di propria specifica competenza, nonché una consulenza, tramite validi parteners, alla redazione completa del documento di valutazione dei rischi completo.
Stesura piano di sorveglianza sanitaria
E’ il protocollo di visite ed accertamenti integrativi definito dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi alla quale partecipa e sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e degli esiti dei sopralluoghi effettuati.
Visite mediche preassuntive
Visita eseguita dal medico competente e mirata a verificare l’idoneità psicofisica ad una determinata mansione, prima che la persona venga assunta. Si conclude con l’emissione di un giudizio di idoneità.
Visite mediche preventive
Visita eseguita dal medico competente e mirata a verificare l’idoneità psicofisica ad una determinata mansione, dopo che la persona è stata assunta, ma comunque prima che venga adibita alla mansione. Si conclude con l’emissione di un giudizio di idoneità.
Visite mediche periodiche
Visite eseguite dal medico competente per verificare il persistere dei requisiti psicofisici di idoneità alla mansione e per individuare precocemente eventuali condizioni cliniche silenti (prevenzione secondaria). Si concludono con l’emissione di un giudizio di idoneità. Vengono effettuate con la periodicità stabilita dal medico competente in funzione dei rischi correlati alla mansione (di norma annuale), entro la scadenza prevista dal protocollo sanitario ed indicata nel giudizio di idoneità. E’ compito e responsabilità del datore di lavoro avviare alla visita i lavoratori secondo le scadenze previste.
Visite mediche per cambio mansione
Sono visite di idoneità alla nuova mansione e devono essere eseguite prima che il lavoratore venga adibito alla nuova mansione. Si conclude con l’emissione di un giudizio di idoneità.
Visite mediche dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni
Sono eseguite dopo assenze dal lavoro per motivi di salute lunghe, superiori appunto a 60 giorni, in quanto ciò lascia presumere che le condizioni di idoneità possano aver subito cambiamenti o che il lavoratore necessiti di particolari prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti) per poter riprendere la sua attività lavorativa. Si conclude con l’emissione di un giudizio di idoneità.
Visite mediche alla cessazione dal servizio (per esposti a determinati rischi)
Sono eseguite dal medico competente prima che il lavoratore cessi la sua attività lavorativa qualora sia stato esposto a rischi particolari quali il rischio chimico o cancerogeno, con la finalità di fornire le informazioni utili al lavoratore per un monitoraggio nel tempo del suo stato di salute atteso che talune esposizioni possono produrre effetti anche a distanza di anni dalla cessazione di tale esposizione.
Registro degli esposti
Viene attivato dal datore di lavoro per il tramite del medico competente. Interessa i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, ad agenti biologici e ad amianto. Deve essere inviato all’INAIL e all’Azienda Sanitaria territorialmente competente.
Consulenza per l’organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale
Il servizio di primo soccorso aziendale previsto dal testo unico che fa rimando al DM 388/2003 è l’organizzazione costituita da lavoratori appositamente formati e dai presidi della cassetta di primo soccorso che deve efficacemente intervenire nei casi di necessità, secondo procedure protocollate.
Anche in questo caso risulta fondamentale il ruolo del medico competente che esprime la specifica idoneità e forma i lavoratori addetti, indicandone il numero idoneo alla specifica realtà lavorativa e formulando per essi specifici protocolli sanitari in funzione dei rischi aggiuntivi della funzione. Indica inoltre i presidi da aggiungere al contenuto minimo della cassetta di primo soccorso.
Formazione degli addetti al primo soccorso
Gli addetti al primo soccorso possono essere formati da qualunque medico, ma è palese che la formazione eseguita dal medico competente dell’azienda consente di adeguare la formazione stessa allo specifico contesto lavorativo approfondendo i rischi propri dell’attività.
Formazione dei lavoratori per la parte di competenza
E’ previsto dal testo unico che la formazione per gli argomenti di competenza venga eseguita dal medico competente. Spesso tale formazione viene erogata da altri consulenti senza il coinvolgimento del sanitario aziendale. Peraltro il mancato adempimento è sanzionato solo per il datore di lavoro e non per il medico competente che invece è assoggettato a sanzione ove ometta uno qualsiasi degli altri adempimenti.
Servizi offerti tramite Partners
Grazie alla collaudata partnership con altri professionisti del settore, posso fornire ai clienti una consulenza globale e integrata per adempiere a tutti gli obblighi della sicurezza su lavoro e per implementare modelli di gestione certificati.
Il vantaggio è quello di poter avvalersi di consulenti che interagiscono direttamente evitando al datore di lavoro l'onere di doverli mettere in contatto, spesso con esiti incerti per difficile coordinamento.
- Consulenza per redazione documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Consulenza per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Consulenza per certificazioni di qualità, sicurezza e ambiente (ISO e UNI)
- Consulenza per redazione piano di emergenza
- Realizzazione impianti antiincendi
- Fornitura e manutenzione estintori
- Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Formazione lavoratori
- Formazione Rappresentante lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Visite specialistiche
- Esami strumentali e di laboratorio