Sorveglianza Sanitaria

Sorveglianza Sanitaria

Tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori


La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in uno specifico contesto lavorativo.

E’ in pratica l’insieme delle visite mediche, delle indagini strumentali e di laboratorio, delle visite specialistiche, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico. Il tutto finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori.

Essa comprende ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/08:

  • Visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Con le modifiche al Testo Unico apportate dal D.Lgs 106/2009 è stata introdotta la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva.
  • Successive visite periodiche mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
  • Visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro. Spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto, cancerogeni, chimico).
  • Visita al rientro al lavoro dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute.

Sorveglianza Sanitaria e giudizio di idoneità

La visita, si conclude sempre con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.

Non è più richiesta come obbligatoria la firma sul giudizio di idoneità. E’ comunque utile poterne dimostrare l’avvenuta consegna perchè da quella data decorrono I 30 giorni per la proposizione del ricorso.

Sorveglianza Sanitaria: Normativa

A norma dell’art. 39 del d.lgs. 81/08:

  1. L’attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
  2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
    1. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
    2. libero professionista;
    3. dipendente del datore di lavoro.
  3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
  4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
  5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.