Sorveglianza Sanitaria
Tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori
La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in uno specifico contesto lavorativo.
E’ in pratica l’insieme delle visite mediche, delle indagini strumentali e di laboratorio, delle visite specialistiche, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico. Il tutto finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori.
Essa comprende ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/08:
- Visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Con le modifiche al Testo Unico apportate dal D.Lgs 106/2009 è stata introdotta la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva.
- Successive visite periodiche mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
- Visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro. Spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
- Visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto, cancerogeni, chimico).
- Visita al rientro al lavoro dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute.
Sorveglianza Sanitaria e giudizio di idoneità
La visita, si conclude sempre con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.
Non è più richiesta come obbligatoria la firma sul giudizio di idoneità. E’ comunque utile poterne dimostrare l’avvenuta consegna perchè da quella data decorrono I 30 giorni per la proposizione del ricorso.
Sorveglianza Sanitaria: Normativa
A norma dell’art. 39 del d.lgs. 81/08:
- L’attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro.
- Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
- Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
- Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.